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Carta di soggiorno: il mancato rilascio della carta (ora permesso di soggiorno CE) entro 90 giorni dalla richiesta può costare allo Stato 1500 euro.


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Questa discussione ha avuto 2 risposte

#1 XCXC

XCXC

    TpX2MI

  • Ambasadiani MIra
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Inviato 10 September 2008 - 17:09:09


Carta di soggiorno: il mancato rilascio della carta (ora permesso di soggiorno CE) entro 90 giorni dalla richiesta può costare allo Stato 1500 euro.

Per il Tar del Veneto la mancata pronuncia sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE entro il termine stabilito dalla legge in 90 giorni comporta la condanna alle spese del giudizio, compresi gli onorari della difesa.


La questura non può procrastinare la sua decisione sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno CE oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza e, se così avviene, il “silenzio-inadempimento” è illegittimo.
In questi termini ha deciso la scorsa settimana il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, sul ricorso presentato da una cittadina cinese contro la Questura di Treviso che, a distanza di un anno dalla presentazione della domanda di rilascio del permesso CE, aveva comunicato l’avvio del procedimento per l’emissione di un provvedimento di rigetto dell’istanza.
Il Tar ha precisato che il testo vigente all’epoca della domanda dell’art. 9, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel frattempo modificato dal Dlgs. 8 gennaio 2007, n. 3, al comma 2 prevede che il titolo sia rilasciato, e quindi il relativo procedimento sia concluso con un provvedimento espresso, entro novanta giorni dalla richiesta, come peraltro ribadito dal Ministero dell’interno, con circolare prot. n. 400/A/2007/463/P/10.2.2, del 16 febbraio 2007.
Senza entrare nel merito del diritto della ricorrente di ottenere o meno il permesso CE, il Tar ha dunque affermato che  il silenzio serbato dall'Amministrazione comporta la violazione del dovere di concludere con un provvedimento espresso il procedimento richiesto.
Di conseguenza ha imposto alla Questura di “pronunciarsi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo concludendo il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notificazione”.
Infine ha condannato l'Amministrazione a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 1.500,00 a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa, oltre i.v.a. e c.p.a.
(M.M.)



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#2 Amedeo

Amedeo

    MI

  • Ambasadiani MI1a
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Inviato 10 September 2008 - 20:15:53


Un saluto a tutti.

Questa sentenza è importantissima, perchè per la prima volta condanna la pubbica amministarzione al pagamento di spese ed onorari di difesa.  Sarebbe importante postarla tutta per verificare con quali argomentazioni il legale dello straniero è riuscito a convincere i giudici della necessità di una condanna alle spese.

E' il principo della fine!!!   Delle angherie della P.A., naturalmente.

Un saluto,



Amedeo - amedeo_si@yahoo.it

Autore di:
Manuale di sopravvivenza burocratica per italiani con partner straniero
Ricongiungimento ... step by step
editi da: http://www.edizionidellimpossibile.com

Indice generale di Amedeo
http://ambasada.it/index.php?showtopic=4923

#3 XCXC

XCXC

    TpX2MI

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    Medaglie








Inviato 12 September 2008 - 02:25:55


Visualizza messaggioAmedeo, su 10-Sep-2008 21:15, dice:

Sarebbe importante postarla tutta per verificare con quali argomentazioni il legale dello straniero è riuscito a convincere i giudici della necessità di una condanna alle spese.


Ric. n.967/2008 Sent. n. 2127/08

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere

Stefano Mielli Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA


sul ricorso n. 967/2008, proposto ex art. 21 bis l. 1034/71, da Dollani Xhuljeta, rappresentata e difesa dall' avv. Stefania Filippi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

CONTRO


l'Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’accertamento del silenzio inadempimento della Questura di Treviso ai sensi dell'art. 21-bis legge n. 1034/1971;

per l'accertamento della fondatezza dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241; come modificato dall'art. 3 del d.l. 14 maggio 2005; e

per la condanna dell'Amministrazione a provvedere ai sensi dell'art. 21 bis, co. 2, legge n. 1034/1971;

e per la condanna al risarcimento del danno ex art. 7, co. 3, legge n. 1034/1971;

Visto il ricorso, notificato il 6 maggio 2008 e depositato in segreteria il 26 maggio, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2008 - relatore il Referendario Stefano Mielli - l’avv. Lopresti in sostituzione di Filippi per la parte ricorrente;

FATTO E DIRITTO


La ricorrente l’11 gennaio 2006 ha chiesto alla Questura di Treviso il rilascio della Carta di soggiorno.

Con nota del 30 gennaio 2007 la Questura ha comunicato l’avvio del procedimento per l’emissione di un provvedimento di rigetto dell’istanza con la seguente indicazione “per pericolosità sociale per essere stata denunciata e sottoposta a provvedimenti cautelari per reati inerenti il favoreggiamento all’ingresso clandestino o irregolare, furto e falsa attestazione a P.U.”.

Espone la ricorrente che nessun altro atto procedimentale ha avuto seguito, nonostante i ripetuti solleciti e le richieste di appuntamento effettuate tramite il legale e la presentazione di una domanda di accesso agli atti non evasa (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).

Da ultimo, con formale atto di diffida notificato a mezzo di ufficiale giudiziario il 16 agosto 2007, è stata chiesta l’adozione di un provvedimento espresso.

Con il ricorso in epigrafe, regolarmente notificato, viene chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione con accertamento della fondatezza dell’istanza.

La Questura della Provincia di Treviso non si è costituita in giudizio.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.

La ricorrente in data 11 gennaio 2006 ha presentato domanda di rilascio della carta di soggiorno per la quale, il testo vigente dell’art. 9, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel frattempo modificato dal Dlgs. 8 gennaio 2007, n. 3, al comma 2 prevede che il titolo sia rilasciato, e quindi il relativo procedimento sia concluso con un provvedimento espresso, entro novanta giorni dalla richiesta, reputando congruo tale termine.

Con circolare prot. n. 400/A/2007/463/P/10.2.2, del 16 febbraio 2007, il Ministero dell’Interno ha ulteriormente ribadito che il termine per il rilascio è di 90 giorni, precisando altresì che “nella valutazione della pericolosità dello straniero il criterio automatico previsto dalla previgente normativa è sostituito da un giudizio di pericolosità complessivo che tiene conto anche di una condanna per i reati previsti dall'art. 380 C.P.P., e per i reati non colposi previsti dall'art. 3 C.P.P., o dall'appartenenza ad una delle categorie indicate dall'art. 13, comma 2, lett. C) del Testo Unico immigrazione” e che “un eventuale provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrà riportare una articolata motivazione su tutti gli elementi che hanno contribuito a formulare un giudizio di pericolosità attuale e concreta e dovrà tener conto dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonché della durata del soggiorno sul territorio nazionale”.

Nella fattispecie il silenzio serbato dall'Amministrazione comporta pertanto la violazione del dovere di concludere con un provvedimento espresso il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, come previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto.

La richiesta di accertamento della fondatezza della pretesa deve invece essere respinta.

L'art. 2 della legge n. 241 del 1990 prevede che "il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza" e l'espressione "può" implica il permanere di limiti al sindacato giurisdizionale.

Infatti il carattere semplificato del giudizio disciplinato dall'art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, comporta che, ove siano necessari complessi accertamenti istruttori o si tratti di provvedimenti caratterizzati da valutazioni aventi carattere discrezionale, la cognizione non possa che limitarsi a verificare l'esistenza di un obbligo di provvedere e dare impulso ai successivi adempimenti di competenza dell'Amministrazione.

Il rilascio del permesso di [/url]soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, come sopra sottolineato, è subordinato all'accertamento della mancanza di molteplici elementi ostativi suscettibili di apprezzamenti ampiamente discrezionali e non riconducibili alla mera verifica della sussistenza degli scarni elementi allegati dalla ricorrente.

In definitiva pertanto, nei termini precisati, il ricorso deve essere accolto con conseguente dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo concludendo il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, se eseguita anteriormente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione e ordina alla Questura di Treviso di provvedere sull'istanza presentata dalla ricorrente, entro il termine di trenta giorni.

Condanna l'Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 1.500,00. a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa, oltre i.v.a. e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, addì 2 luglio 2008.

Il Presidente L’Estensore


Il Segretario


SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA


il……………..…n.………


(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


Il Direttore della Terza Sezione


T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 967/08








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